STATUTO “ASSOCIAZIONE GENERAZIONI”
Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1: E’ costituita l’Associazione “GENERAZIONI PUTIGNANO” per volontà di un gruppo di cittadini, riconosciuti come soci fondatori. E’ una libera Associazione, ispirata ai valori fondamentali della costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace; nonché ai principi fondamentali definiti nella “Carta Valori” che sottoscritta unitamente al presente Statuto ne costituisce parte integrante ed inscindibile. L’Associazione non persegue scopo di lucro ed è costituita a tempo indeterminato. E’ regolata, dalle clausole del presente Statuto, nonché dalle norme del Titolo I Cap. II, art. 36 e segg. del codice civile.
Art. 2: L’Associazione “GENERAZIONI PUTIGNANO”, avendo tra i propri valori fondanti la trasparenza, intesa come chiarezza ed esplicitazione delle proprie azioni, che trovano nell’ascolto e nel confronto i propri metodi di azione, la volontà di affermare la logica della condivisione e della gestione partecipata e dell’interesse comune, frapponendosi a quella ormai diffusa dello scontro, della contrapposizione ideologica e dell’affarismo di tipo consociativo e familistico, persegue i seguenti scopi:
- attraverso un corretto e sereno dibattito politico-culturale ed un confronto con tutte le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere ogni attività culturale, politica, ricreativa e sociale tendente al coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale e amministrativa del territorio in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà;
- approfondire attraverso la ricerca sui valori di uguaglianza tra i cittadini, di collaborazione, di libertà religiosa, di democrazia, di giustizia sociale, di libertà economica e imprenditoriale, di lavoro diffuso quale mezzo di riscatto sociale ed umano, presenti nella nostra Carta Costituzionale;
- partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale di una comunità, in cui ciascuna Persona possa trovare realizzazione mettendo a frutto le proprie capacità e competenze.
- ridare primato alla Politica ripartendo dall’impegno, del senso civico, operando le scelte per conseguire il Bene Comune, per liberare energie, e interessarsi di ciascuna Persona e di tutti, insieme.
- favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale, turistico della comunità compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del comprensorio, che sempre dovrà cooperare in sistemi organici e di rete e non su singoli progetti ed episodiche circostanze e alla difesa del territorio e dell’ambiente.
- promuovere iniziative socio-culturali e di costituire un punto di riferimento sul territorio, aggregando liberamente diverse esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o di gruppi sociali ed economici, rappresentando istanze ed iniziative che provengono dalle Associazioni di categoria, della piccola e media impresa, dal mondo cooperativo, dal mondo agricolo, dai commercianti e dagli artigiani, risorsa economica e professionale del nostro comprensorio, da Gruppi organizzati, Movimenti e semplici cittadini.
- considerare un diritto/dovere del cittadino interessarsi della “res publica” per promuovere, indirizzare, supportare, controllare le azioni necessarie allo sviluppo socio-culturale ed economico della collettività, attivare tutte le azioni necessarie a mantenere sempre saldo il legame con i propri soci, ed in generale con tutti coloro che ne vorranno sostenere le azioni anche attraverso la partecipazione diretta di propri rappresentanti alla vita politica ed istituzionale.
- tendere a ridare forte centralità e dignità alle Istituzioni che rappresentano il sale della democrazia ed il presupposto per l’affermazione della giustizia e della pace sociale.
- vigilare affinché le azioni dei propri soci e rappresentanti diano tangibile testimonianza alla giustizia sociale, pace, onestà generando gradualmente nel contesto cittadino sviluppo, promozione e piena realizzazione dell’Uomo.
- promuovere movimenti, comitati e gruppi anche con altra sigla distintiva, miranti a realizzare gli scopi in ambiti volta per volta determinabili.
- favorire ed incentivare tutte le iniziative di carattere politico-culturale mirate a incrementare la partecipazione mediante il riavvicinamento dei cittadini alla vita politica.
- diffondere la valorizzazione delle capacità individuali e l’incentivazione dell’impresa, della ricerca scientifica e dell’associazionismo, coniugando democrazia, solidarietà e libertà con le giuste esigenze sociali economiche ed imprenditoriali.
- promuovere azioni ed iniziative al fine di abbattere discriminazione e marginalità sociale in tutti i contesti sociali e territoriali ove fossero presenti contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di marginazione, di solitudine forzata
- realizzare nuovi spazi e modi di incontro dei cittadini al fine di favorire il massimo coinvolgimento degli stessi nelle scelte che li riguardano.
- realizzare un sistema di comunicazione di interesse generale al fine di favorire la più ampia diffusione possibile delle notizie.
- Stimolare l’interesse all’approfondimento dei temi di maggiore attualità sociale e di rilevanza politico locale.
Art. 3: L’associazione “GENERAZIONI PUTIGNANO”, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività e ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale, in particolare:
- cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni;
- organizzare incontri, convegni, dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto;
- stampare e distribuire libri e pubblicazioni, produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
- organizzare e/od offrire il patrocinio a iniziative promosse da altri enti o associazioni;
- promuovere attività di ricerca e formazione, quali corsi di aggiornamento in materia socio-politica, politico-amministrativa, etc., corsi di perfezionamento e istituzione di gruppi di studio e ricerca;
- f) promuovere attività editoriale, quale pubblicazioni di bollettini, di notiziari, di siti internet, di atti di convegni, di mostre, di seminari, di giornali online, di bollettino mensili, i libri, di riviste e quaderni periodici, nonché degli studi e delle ricerche compiute in proprio in collaborazione con Case Editrici, Enti Pubblici e Privati, altre associazioni;
- promuovere e sostenere anche attraverso studi e ricerche, nuove idee imprenditoriali volte a favorire opportunità occupazionali ed il reinserimento di categorie svantaggiate, prioritariamente miranti a costituire proposte lavorative fondate su principi di impresa etica per affermare sul territorio il diritto al lavoro e la creazione/sostegno di Aziende socialmente responsabili;
- promuovere e gestire incontri e manifestazioni di qualsiasi genere finalizzati alla divulgazione delle attività ed iniziative politico, culturali, turistiche, ricreative e sportive (privilegiando persone meno dotate ed i minori ed istituendo anche premi e riconoscimenti), e studiare le problematiche sociali connesse:
- occuparsi del privato sociale, della cooperazione, del volontariato e della solidarietà sociale; promuovere azioni di recupero della marginalità sociale e delle pari opportunità;
- raccogliere, studiare, elaborare le istanze di qualsiasi natura provenienti dai territori, dalle popolazioni, dalle diverse realtà sociali, rappresentandole;
- collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, enti locali e forze pubbliche per il raggiungimento di migliore risultato;
- mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità.
Art. 4: L’Associazione non ha fini di lucro e trae il proprio finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- contributi dei Soci;
- contributi da privati simpatizzanti;
- beni, immobili e mobili;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- contributi da Comuni, Enti Locali ed Enti Pubblici in genere;
- intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi.
Art. 5: L’Associazione “GENERAZIONI PUTIGNANO” ha sede legale in Putignano (Ba) alla Via G. Leopardi, 23.
La modifica della sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta la modifica dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie.
Art. 6: Nell’ambito dell’oggetto sociale l’associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, che fossero necessarie o utili al raggiungimento dell’oggetto sociale stesso, tra cui, a titolo esemplificativo, assumere prestiti e mutui anche ipotecari, sia per il finanziamento delle strutture che della gestione, stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postale e prodotti finanziari.
Titolo II – I Soci
Art. 7: L’associazione “GENERAZIONI PUTIGNANO” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito gli ideali.
Art. 8: Possono essere soci dell’associazione tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari per perseguire gli obiettivi espressi nel presente Statuto che ne facciano domanda, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 9: Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla richiesta d’iscrizione, comunicherà l’eventuale rifiuto senza alcun obbligo di giustificazione. Trascorsi trenta giorni senza eventuale comunicazione, il richiedente è da ritenersi iscritto a tutti gli effetti ed il Consiglio Direttivo procederà formalmente ad inserirlo nell’elenco/libro soci.
Art. 10: L’adesione all’associazione è individuale e comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni dell’Assemblea dei Soci.
Art. 11: I soci, ricordando che tale classificazione va intesa ai soli fini statutari, senza alcun fine discriminatorio, si dividono in:
- Soci Fondatori: persone, imprese, enti o istituzioni che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e ne hanno firmato l’atto costitutivo e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci;
- Soci Ordinari; persone, imprese, enti o istituzioni che desiderano partecipare attivamente al perseguimento delle finalità ed alla attività dell’associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci;
- Soci Finanziatori: persone, imprese, enti o istituzioni che, non potendo prestare in maniera fattiva e continuativa la collaborazione richiesta nel successivo art. 14, intendono essere comunque partecipi alla vita associativa offrendo in prevalenza un contributo economico e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la minima quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci.
- Soci Simpatizzanti: persone, imprese, enti o istituzioni che condividono gli scopi dell’associazione senza l’onere della partecipazione assidua alla vita associativa e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci;
- Soci Onorari; persone, imprese, enti o istituzioni sono coloro che per donazione o lasciti di rilevante importanza, o per l’elevata statura morale e sociale, o per le peculiari competenze professionali pubblicamente riconosciute, vengono nominati dall’Assemblea, su proposta dei Soci e delibera del Consiglio Direttivo. Hanno carattere onorifico e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Art. 12: Ogni socio fondatore ed ordinario ha diritto ad eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi.
Art. 13: Tutti i soci hanno diritto/dovere di:
- essere informati sulle attività dell’associazione;
- partecipare alle attività da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti
Art. 14: L’iscrizione all’Associazione comporta:
- l’assunzione della qualifica di Socio Fondatore o Ordinario o Finanziatore o Simpatizzante o Onorario;
- l’accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso;
- il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo, tra l’altro a versare annualmente la quota di partecipazione all’associazione stabilita dall’Assemblea dei soci;
- la gratuità e assenza di lucro, anche indiretta, delle prestazioni personali, nonché del proprio apporto di conoscenze personali che ciascun socio in forma volontaria intende apportate all’associazione in ragione delle disponibilità individuali. Ogni eventuale prestazione a pagamento va documentata ed approvata preventivamente dal Consiglio Direttivo.
Art. 15: Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
Art. 16: Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Art. 17: La qualità di socio, si perde per decesso, dimissione o esclusione.
Art. 18: Le dimissioni devono essere comunicate al Presidente per iscritto e possono avvenire in qualsiasi momento; il socio dimissionario resta però debitore della quota sociale dell’anno corrente.
Art. 19: In caso di comportamento difforme e/o per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari e/o per altri motivi che comportino indegnità, che rechino ritardato pagamento pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione o per della quota associativa annuale per oltre 90 giorni dopo la scadenza, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione temporanea od esclusione dalla Associazione.
Il Consiglio Direttivo può decidere l’esclusione di un socio indicandone i motivi.
Art. 20: Tutti i soci fondatori o ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Titolo III – Gli organi dell’associazione
Art. 21: Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere:
- l’Organo di Controllo;
- il Comitato Etico.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’associazione, possono individuare altre ‘strutture od organi ritenuti utili e funzionali al buon andamento dell’associazione.
Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti se non diversamente stabilito.
Art. 22: L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il contributo della quota associativa, il diritto di voto è riservato ai soci fondatori ed ordinari.
- Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Presidente o, in sua assenza o inerzia, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
- In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
- L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
- La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede e/o per e-mail individuale o altro mezzo idoneo della convocazione almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea.
- In ogni caso, l’Assemblea in prima o seconda convocazione può deliberare, se non diversamente stabilito, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Non sono ammesse deleghe.
- Il voto di norma è palese e per alzata di mano. Si procede tuttavia a scrutinio segreto se almeno un terzo degli aventi diritto al voto all’Assemblea lo richiede. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Possono essere invitate a partecipare personalità e rappresentanti “esterni”, invitati dal Presidente dell’Associazione o dal Consiglio Direttivo anche su suggerimento di ciascun Socio.
- La partecipazione all’Associazione è individuale e personale e dura fino a revoca o recesso per dimissioni o per altre cause previste per legge.
Art. 23: L’Assemblea dei soci:
- Elegge il Presidente, tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo da adottarsi con la maggioranza qualificata del 50% più uno degli aventi diritto (salvo quanto stabilito dal presente Statuto per il Presidente ed il Consiglio Direttivo);
- In caso di parità di voti tra due candidati sarà eletto il candidato più anziano.
- Approva lo statuto e le sue modifiche;
- Approva il programma Rapporto di attività, il Programma di attività del Consiglio Direttivo
- Approva il Bilancio preventivo e consuntivo e la relazione dell’Organo di Controllo di norma ogni anno in assemblea ordinaria ancorché il rendiconto viene redatto a cura del Tesoriere, ed approva le linee guida del rendiconto preventivo per analoghi periodi;
- Approva l’ammissione dei Soci onorari;
- Approva l’apertura di sedi periferiche;
- Approva il regolamento interno;
- Approva il cambio di sede legale;
- Determina la quota sociale annua;
- Approva le modifiche allo statuto con la maggioranza qualificata del 50% più uno degli aventi diritto;
- Detiene la titolarità del simbolo dell’Associazione;
- Decide lo scioglimento dell’associazione;
- Risponde, nei limiti di legge, delle obbligazioni assunte dall’Associazione.
Art. 24: All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Art. 25: Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da un numero minimo di 2 e massimo & membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il primo Consiglio Direttivo è composto da soci fondatori e rimane in carica tre anni, ed i suoi membri potranno mantenere l’incarico consecutivamente per un secondo mandato.
Fanno parte del Consiglio Direttivo:
- il Presidente dell’Associazione, che ne assume la Presidenza;
- il Vicepresidente
- il Segretario;
- il Tesoriere dell’Associazione;
- i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 1/3 dei membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza qualificata del 50% più uno degli aventi diritto (salvo quanto stabilito dal presente Statuto).
Art. 26: Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, dura in carica tre anni, si riunisce ogni volta se ne ravvisi la necessità ed è convocato da:
- anche informalmente dal Presidente;
- da almeno un terzo dei componenti, su richiesta motivata.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- elegge il presidente il vice segretario
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, relative all’esercizio annuale successivo;
- approvare l’ammissione dei Soci ordinari, salvo il diritto di ricorso all’Assemblea previsto negli articoli precedenti;
- eseguire le decisioni dell’Assemblea;
- organizzare le attività dell’Associazione;
- attuare le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Segretario dell’Associazione redige il verbale della seduta, in caso di sua assenza alla riunione il Presidente nomina un segretario in sua sostituzione. In mancanza del Presidente, assume il compito di coordinare i lavori del Consiglio, il consigliere più anziano presente.
Nel caso in cui un membro del Consiglio presenti le proprie dimissioni, il Consiglio Direttivo, valutate le motivazioni, accoglierà la richiesta. Spetta al Presidente la facoltà di proporre e nominare un nuovo componente, consultati gli altri membri del Consiglio Direttivo, in deroga alle prerogativa assembleari, in attesa della ratifica o di una nuova elezione da parte dell’Assemblea stessa. In ogni caso il Consiglio non potrà mai scendere al di sotto di tre componenti.
Art. 27: Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.
E’ facoltà del Presidente con firma autonoma e pertanto, disgiunta:
- rilasciare liberatorie quietanze, ad Enti Pubblici e privati;
- accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi;
- delegare ad altro socio od a un non socio parte delle proprie competenze ad egli attribuite in virtù del presente statuto;
- accogliere le istanze d’iscrizione dei soci simpatizzanti secondo le modalità di cui all’art. 11;
- rappresentare politicamente l’associazione in tutte le sedi;
- attuare il programma politico-culturale e coordinare le iniziative nelle sedi politiche, culturali ed istituzionali ed in tutti gli ambiti di applicazione previsti dallo scopo sociale dell’Associazione;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, dirigere l’attività sociale, culturale, politica ed organizzativa;
- interloquire con i rappresentanti di movimenti e gruppi associati e rappresentanti di categoria; guidare la delegazione che rappresenta l’associazione nelle consultazioni di rilievo;
- attribuire compiti e funzioni ed assegnare incarichi, salvo ratifiche del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea ove previsto;
- proporre all’Assemblea il Tesoriere dell’Associazione di concerto con il Consiglio Direttivo;
- proporre all’Assemblea il Segretario dell’Associazione di concerto con il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell’Associazione presiede e coordina il Consiglio Direttivo, che lo affianca e lo coadiuva nella promozione e realizzazione delle iniziative ed attività sociali. A ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente previa consultazione del Consiglio stesso. Spetta ordinariamente al Consigliere più anziano rappresentare l’Associazione anche all’esterno in caso di mancanza o impedimento del Presidente.
- Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea dei soci tra i soci fondatori o ordinari, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati.
- Presidente, in fase costitutiva viene eletto dai Soci fondatori dell’Associazione, rimane in carica tre anni e può mantenere l’incarico consecutivamente per un secondo mandato.
Salvo quanto già disposto dal presente Statuto, con riferimento ai poteri del Presidente, in generale, tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi, spettano al Presidente dell’Associazione salvo i limiti stabiliti per legge.
Art. 28: Il Vicepresidente
Art. 29: Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotando il tutto nell’apposito Libro di contabilità. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell’Associazione. Redige l’inventario e i bilanci consuntivo e preventivo alla fine di ogni esercizio.
- Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
- Il Tesoriere su delega scritta del Presidente, può accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali e procedere agli incassi
- Il Tesoriere può assumere obblighi di spesa con l’avallo del Presidente e la ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo.
- Predispone annualmente il rendiconto consuntivo e delinea le linee guida di quello preventivo. Detti rendiconti vengono condivisi in sede di Consiglio Direttivo ed approvati, periodicamente, dall’Assemblea dei Soci.
- Il Tesoriere dell’associazione viene eletto dall’assemblea dei soci tra i soci fondatori e ordinari, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati.
- Il Tesoriere, in fase costitutiva viene eletto dai Soci fondatori dell’Associazione, rimane in carica tre anni e può mantenere l’incarico consecutivamente per un secondo mandato.
- Se il Tesoriere rinuncia o si dimette dall’incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione a cura del Presidente, consultato il Consiglio Direttivo e successiva ratifica alla prima Assemblea dei Soci.
Art. 30: Il Segretario ha la funzione di moderare il dibattito delle assemblee e di redigere i verbali delle stesse e del Consiglio Direttivo, che trascriverà nei relativi registri. Inoltre compete al Segretario la stesura di tutti i documenti relativi all’Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne.
- Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi.
- Il Segretario cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali.
- Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono state affidate dal Consiglio Direttivo.
- Il Segretario, dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e si incarica della tenuta e dell’aggiornamento del Libro dei Soci.
- Segretario dell’associazione viene eletto dall’assemblea dei soci tra i soci fondatori e ordinari, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati.
- Segretario, in fase costitutiva viene eletto dai Soci fondatori dell’Associazione, rimane in carica tre anni e può mantenere l’incarico consecutivamente per un secondo mandato.
- Se il Segretario rinuncia o si dimette dall’incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione a cura del Presidente, consultato il Consiglio Direttivo e successiva ratifica alla prima Assemblea dei Soci.
Art. 31: L’Organo di Controllo, se eletto (monocratico o collegiale, a scelta dell’Associazione), qualora si trovi nella situazione di superamento dei limiti dimensionali normativamente previsti o al verificarsi di condizione di legge, dura in carica tre anni, ed è composto da un numero massimo di 3 membri, eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, anche fra i non soci. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 32: Il Comitato Etico è un organo che ha lo scopo di vigilare sulle questioni etiche e morali della vita dell’Associazione, di tutti i Soci, nonché di vigilare sull’attività del Consiglio Direttivo; il Comitato è composto da 5 membri scelti tra i Soci, che si sono particolarmente distinti nelle proprie attività, a condizione che non appartengano a partiti politici, pena la decadenza immediata dalla funzione e dalla carica. Il Comitato Etico è nominato dall’Assemblea dei Soci e resta in carica 3 anni; i membri sono rieleggibili per un massimo di 2 volte. Il Comitato Etico nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario, si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario, e comunque almeno 2 volte l’anno. Il Comitato Etico delibera anche in merito alla condotta dei Soci e del Consiglio Direttivo, ne può stabilire la decadenza dei membri per cause previste dal presente Statuto, può erogare sanzioni, e delibera in merito a tutte le questioni etiche dell’Associazione…
Le determinazione del Comitato Etico sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.
Titolo IV – Gestione Patrimoniale
Art. 33: Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- contributi dei Soci;
- contributi da privati simpatizzanti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- contributi da Comuni, Enti Locali ed in generale da Enti Pubblici.
I Contributi dei Soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall’Assemblea dei Soci e da eventuali contributi straordinari dall’Assemblea dei Soci, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea dei Soci, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 34: Il solo patrimonio sociale risponde degli impegni dell’Associazione, e pertanto è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei singoli soci.
Titolo V – Gestione Economica
Art. 35: L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato assemblea ordinariadei Soci ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 36: La gestione economica dell’Associazione può prevedere forme di indebitamento.
Art. 37: – La gestione economica viene tenuta su apposito registro che costituirà base per bilancio annuale.
Titolo VI – Scioglimento dell’Associazione
Art. 38: Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, regolarmente costituita, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 2/3 dei soci presenti esprimenti voto personale. Anche in seconda convocazione, tuttavia, devono essere presenti un numero di soci pari ad almeno 50% più uno aventi diritto. La richiesta dell’Assemblea generale straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere sottoscritta da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.
Art. 39: In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio sarà destinato ad o massimo tre associazioni con sede legale nel Comune di Putignano, rigorosamente del terzo settore.
Titolo VII – Clausola compromissoria
Art. 40: Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Bari.
Titolo VIII – Legge Applicabile
Art. 41: Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed in subordine le norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché l’ulteriore normativa applicabile.